AGGIORNAMENTI
In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali.
DAL TESTO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART.1 - (Misure urgenti tfi contenimento tfel contagio nella regione Lombardia e nelle province tfi Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all' interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
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e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
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h) sono sospesi i servizi educativi per l' infanziadi cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi
per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
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q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;
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s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri tem1ali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
ART.4
(Monitoraggio delle misure)
I. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all 'aiticolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi teiritoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
ART. 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
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3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
DAL TESTO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 1 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
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d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
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n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
Art. 2 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure:
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c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
Art. 4 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
E' estesa fino al giorno 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.
Un successivo provvedimento darà disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative. TESTO COMPLETO
Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3 marzo 2020 TESTO COMPLETO
Il Direttore Generale USR Piemonte ha precisato nella Nota prot. n. 1666 del 24/02/2020 che nel periodo di chiusura delle scuole le assenze degli studenti e del personale docente e non docente non necessitano di documenti giustificativi e non determinano obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate. TESTO COMPLETO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ - TESTO COMPLETO
Evidenzio quanto d'interesse per le Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio nazionale
I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020. Tutte le uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione previsti in tale periodo non sono al momento annullati ma rimandati a data da definirsi, salvo ulteriori indicazioni.
Nel caso in cui, per disposizione normativa dettata da motivi di forza maggiore, non fosse possibile effettuare il viaggio d'istruzione, vale quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Il decreto fornisce alle scuole la possibilità di attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza. L’Istituto sta valutando tale possibilità e ne darà prontamente riscontro.
Sono confermate e restano in vigore, le disposizioni contenuta nell'ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020, ovvero le scuole piemontesi restano chiuse fino al 1° marzo 2020, salvo diversa successiva indicazione
Si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
Lavarsi spesso le mani.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
Contattare il numero verde sanitario 800.19.20.20 istituito ieri dalla Regione Piemonte sul “coronavirus covid19” in caso di sintomi
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
OPUSCOLO Ministero della Salute
POSTER Ministero della Salute
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