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AGGIORNAMENTI EMERGENZA COVID-19

    AGGIORNAMENTI 

In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali.


8 marzo 2020 - DPCM Consiglio dei Ministri di sospensione  delle attività didattiche ed educative  fino al giorno 3 aprile 2020 TESTO COMPLETO

DAL TESTO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ART.1 - (Misure urgenti tfi contenimento tfel contagio nella regione Lombardia e nelle province tfi Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e  nelle  province  di  Modena,  Panna,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia,  Rimini,  Pesaro  e  
Urbino, Alessandria,  Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e  Venezia,  sono adottate le seguenti misure:

a)   evitare ogni spostamento  delle  persone  fisiche  in entrata  e  in  uscita  dai territori  di  cui  al presente  articolo,  nonché  all' interno dei  medesimi  territori,  salvo  che  per  gli  spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b)   ai soggetti  con  sintomatologia da  infezione  respiratoria  e  febbre  (maggiore  di  37,5°  C) è fortemente  raccomandato  di  rimanere  presso  il  proprio  domicilio  e  limitare  al  massimo  i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c)   divieto assoluto  di  mobilità  dalla propria abitazione  o dimora  per i soggetti  sottoposti  alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

...
e)   si  raccomanda  ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di  promuovere,  durante  il  periodo  di efficacia  del  presente decreto,  la fruizione da  parte dei lavoratori  dipendenti  
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

...

h)   sono sospesi i servizi educativi per l' infanziadi cui all'articolo  2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le  attività didattiche  in  presenza  nelle scuole  di  ogni ordine e  
grado, nonché  della  frequenza  delle  attività  scolastiche  e  di  formazione  superiore,  comprese  le Università  e  le  Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  
Coreutica,  di  corsi professionali,  master,  corsi  per  le  professioni  sanitarie  e  università  per  anziani,  nonché  i corsi  professionali  e  le  attività formative  svolte  da  
altri  enti  pubblici,  anche  territoriali  e locali  e  da  soggetti  privati,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di  attività formative  a distanza ad esclusione  dei corsi 
per  i medici  in formazione  specialistica e  dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere 
il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione  alternativa.  Sono sospese le  riunioni  degli  organi collegiali  in presenza.  

...

q)   sono   adottate,   in   tutti   i   casi   possibili,   nello   svolgimento   di   riunioni,   modalità   di collegamento  da  remoto  con  particolare  riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie, servizi  di  pubblica  utilità e  coordinamenti  attivati  nell'ambito  dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato  I lettera d), ed evitando assembramenti;

...

s)   sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri   tem1ali   (fatta  eccezione   per   l'erogazione   delle   prestazioni   rientranti   nei   livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

ART.4

(Monitoraggio delle misure)

I.  Il  prefetto  territorialmente  competente,  informando  preventivamente  il  Ministro  dell'interno, assicura  l'esecuzione  delle misure di  cui all 'aiticolo 1, nonché  monitora l'attuazione  delle restanti misure da  parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi teiritoriali, dandone comunicazione  al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5

(Disposizioni finali)

1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  producono  effetto  dalla  data  dell'8  marzo  2020  e  sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2...

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.


4 marzo 2020 - DPCM Consiglio dei Ministri di sospensione  delle attività didattiche ed educative  fino al giorno 15 marzo 2020 TESTO COMPLETO

DAL TESTO - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE   

Art. 1 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;

...

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';

...

n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Art. 2 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure:

...

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

Art. 4 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.


2 marzo 2020 - ORDINANZA GIUNTA REGIONE PIEMONTE di sospensione  delle attività didattiche ed educative  fino al giorno 8 marzo 2020   -

E' estesa  fino al giorno 8 marzo incluso la sospensione  dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.

Un  successivo  provvedimento  darà   disposizioni   in  merito  alla  ripresa   delle  attività didattiche ed educative. TESTO COMPLETO        


ORDINANZA GIUNTA REGIONE PIEMONTE Decreto n. 24 del 01/03/2020 

Ordinanza  di  sospensione  delle  attività  didattiche  ed educative  nei giorni 2 e 3 marzo 2020 TESTO COMPLETO

DPCM DEL 1 MARZO 2020 

IL TESTO


NOTA DIRETTORE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE DOTT. FABRIZIO MANCA

Il Direttore Generale USR Piemonte ha precisato nella Nota prot. n. 1666 del 24/02/2020 che nel periodo di chiusura delle scuole le assenze degli studenti e del personale docente e non docente non necessitano di documenti giustificativi e non determinano obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate. TESTO COMPLETO


DPCM DEL 25 FEBBRAIO 2020 – ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ - TESTO COMPLETO

Evidenzio quanto d'interesse per le Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio nazionale

  • I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020. Tutte le uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione previsti in tale periodo non sono al momento annullati ma rimandati a data da definirsi, salvo ulteriori indicazioni.

  • Nel caso in cui, per disposizione normativa dettata da motivi di forza maggiore, non fosse possibile effettuare il viaggio d'istruzione, vale quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.

  • La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

  • Il decreto fornisce alle scuole la possibilità di attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza. L’Istituto sta valutando tale possibilità e ne darà prontamente riscontro.

  • Sono confermate e restano in vigore,  le disposizioni contenuta nell'ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione  Piemonte del 23 febbraio 2020, ovvero le scuole piemontesi restano chiuse fino al 1° marzo 2020, salvo diversa successiva indicazione


INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA SEGIRE

Si  rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:

  • Lavarsi spesso le mani.

  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

  • Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.

  • Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.

  • Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

  • Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.

  • I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

  • Contattare il numero verde  sanitario 800.19.20.20 istituito ieri dalla Regione Piemonte sul “coronavirus covid19” in caso di sintomi

  • Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

OPUSCOLO  Ministero della Salute

POSTER Ministero della Salute

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